Art. 1.
(Tutela dei beni culturali e ambientali).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previ pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,»; al terzo periodo, dopo le parole «Il trasferimento» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,» e il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ogni altro bene, riconosciuto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che deve preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui tali beni possono essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa, l'elenco dei medesimi beni deve essere approvato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 280, che deve essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni per i quali si intende procedere all'alienazione, anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, nonché ogni altro soggetto pubblico hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni»;

          b) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque escluso il trasferimento alla società di cui all'articolo 8 di beni appartenenti al demanio, individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, nonché di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato».